CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 37

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 18 ott 1960
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro o dello stipendio e dal lavoro, per in periodo non superiore a tre giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare un'adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nella quali sia incorso l'impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-37

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 37 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo