CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 38
CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
In vigore dal 18 ott 1960
Il trapasso, la trasformazione o la fusione della azienda non risolvono, di per sè, il rapporto di lavoro, per cui il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento o da cessazione di azienda, l'impiegato avrà diritto alla indennità di licenziamento, al preavviso ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-38