CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 41
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 18 ott 1960
In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto eventualmente essi percepiscono per eventuali atti di previdenza (casse, pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiute dall'azienda.
In mancanza delle persone indicate o di accordo tra gli aventi diritto, le indennità suddette saranno corrisposte secondo la disposizioni dell'art. 2122 del Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-41