CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 43

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

In vigore dal 18 ott 1960
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici che per quanto attiene alle disposizioni generali e regolamentari del presente contratto, deve esser concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti. Qualora però organizzazioni provinciali dei lavoratori concordino con altre Associazioni di datori di lavoro norme meno onerose di quelle previste dal presente contratto, queste non verranno riconosciute valide ed operanti dalle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-43

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