CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 40

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell', comma primo, lettera f), si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianità di servizio compresa fra il 1 luglio 1937 ed il 31 dicembre 1947, l'indennità verrà liquidata sulla misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varrà la norma dell'; c) per l'anzianità di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al, momento della risoluzione del rapporto compresa l'indennità di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, considerando le frazioni di mese superiori ai 15 giorni come mese intero. Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato è rimunerato in tutto od in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. È in facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre, dalla indennità di licenziamento, quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla Azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente Contratto. All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui al presente articolo. 50 per cento per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 75 per cento per anzianità di servizio da 6 a 8 anni compiuti; 100 per cento per anzianità di servizio superiore agli 8 anni compiuti. L'intera indennità di anzianità è dovuta anche nel caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell', nonché, alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-40

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI (Art. 40 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo