CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 25
INDENNITÀ MANEGGIO DENARO
In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato la cui mansione normale ed effettiva consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennità pari all'8% del minimo contrattuale dello stipendio mensile della Categoria di appartenenza e della contingenza, sempre che gli sia attribuita per iscritto dall'azienda la responsabilità anche per errori finanziari.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante o del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Chiarimento a verbale.
Agli impiegati che già godono della indennità di maneggio di denaro, l'indennità stessa verrà mantenuta, salvo che non vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-25