CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 24
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e pubbliche è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete alcuna retribuzione ed il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto.
Tali periodi di sospensione sono computabili ai soli fini della indennità di anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-24