CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 23

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 18 ott 1960
Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle già citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-23

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PERMESSI PER CARICHE SINDACALI (Art. 23 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo