Art. 25 · INDENNITÀ MANEGGIO DENARO
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 25

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INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato la cui mansione normale ed effettiva consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennità pari all'8% del minimo contrattuale dello stipendio mensile della Categoria di appartenenza e della contingenza, sempre che gli sia attribuita per iscritto dall'azienda la responsabilità anche per errori finanziari. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante o del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato. Chiarimento a verbale. Agli impiegati che già godono della indennità di maneggio di denaro, l'indennità stessa verrà mantenuta, salvo che non vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-25