CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 14
72 / 114ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 18 ott 1960
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente comunicate all'azienda e giustificate entro il giorno successivo.
All'impiegato che ne faccia domanda, l'azienda può accordare permessi di breve durata, semprechè vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, con la relativa retribuzione.
Tali brevi permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-14