CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 18 ott 1960
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'. È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 21 alle 6. Nessun impiegato tecnico e amministrativo può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, notturno, festivo entro i limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno sono le seguenti: lavoro straordinario diurno............ 28% lavoro notturno in turni avvicendati... 12% lavoro notturno non in turni........... 35% lavoro notturno straordinario.......... 50% lavoro festivo......................... 50% lavoro festivo straordinario........... 55% lavoro festivo notturno non in turni... 67% lavoro festivo notturno straordinario.. 75% Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione dell'azienda. Le percentuali di cui sopra, saranno applicate sulla quota, oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (minimo tabellare di stipendio, eventuale superminimo di merito ed eventuale terzo elemento) e la contingenza giornaliera per otto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-11

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