CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 16
74 / 114ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 18 ott 1960
Ai fini del presente contratto per retribuzione mensile si intende:
a) il minimo contrattuale di stipendio;
b) gli aumenti periodici di anzianità;
c) gli eventuali aumenti di merito;
d) le eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale di ammontare determinato e corrisposte continuativamente;
e) l'indennità di contingenza.
Sono esclusi dal computo della retribuzione tutti gli assegni derivanti da previdenza di legge e le indennità che non abbiano specifico carattere di retribuzione e tutto quanto abbia carattere di rimborso spese anche se forfetizzato.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della retribuzione mensile si divide rispettivamente per 26 e per 180.
Dalla data di entrata in vigore del presente contratto, agli impiegati saranno applicati i minimi di stipendio della tabella allegata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-16