Art. 20 · TRASFERTA
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 20

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TRASFERTA

In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda, corrisponderà oltre alla normale retribuzione: a) il rimborso delle effettive spese di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie per vitto e alloggio nei limiti della normalità e in base a nota documentata, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'impiegato; c) una indennità pari al 35 per cento della, retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell', per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario di lavoro contrattuale; d) una indennità pari al 15 per cento della normale retribuzione giornaliera calcolata: ai sensi dell' nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore. Le indennità di cui ai commi c) e d) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinarie. I trattamenti previsti dai commi c) e d) non competono all'impiegato comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda. Nei casi in cui la durata della missione superi i venti giorni, l'indennità di cui al comma d) sarà ridotta al 12 per cento. Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e l'impiegato, le indennità di cui ai punti b), c) e d).
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