CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 20
78 / 114TRASFERTA
In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda, corrisponderà oltre alla normale retribuzione:
a) il rimborso delle effettive spese di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie per vitto e alloggio nei limiti della normalità e in base a nota documentata, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'impiegato;
c) una indennità pari al 35 per cento della, retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell', per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario di lavoro contrattuale;
d) una indennità pari al 15 per cento della normale retribuzione giornaliera calcolata: ai sensi dell' nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.
Le indennità di cui ai commi c) e d) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinarie.
I trattamenti previsti dai commi c) e d) non competono all'impiegato comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda.
Nei casi in cui la durata della missione superi i venti giorni, l'indennità di cui al comma d) sarà ridotta al 12 per cento.
Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e l'impiegato, le indennità di cui ai punti b), c) e d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-20