CCNL 8 gennaio 1957
Art. 17
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO: MAGGIORAZIONI
In vigore dal 15 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell', ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto .
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all' e nelle festività e ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) dell'.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tre le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscono di frequentare le scuole medesime.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno................... 20% lavoro notturno......................... 25% lavoro straordinario notturno.................. 35% lavoro festivo.......................... 35% lavoro straordinario festivo................... 5% lavoro festivo notturno..................... 50% lavoro straordinario festivo notturno.............. 60%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate:
a) sulla retribuzione globale di fatto per gli operai ad economia;
b) sulla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo per i lavoranti a cottimo.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-17