CCNL 8 gennaio 1957

Art. 13

SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DI LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
A) Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, alla corresponsione dei ratei della gratifica natalizia, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di anzianità e delle eventuali altre spettanze, senza pertanto essere tenuto a prestare servizio per il preavviso. B) In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma trascorse nello stabilimento a disposizione della azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e la indennità di contingenza con facoltà per l'azienda di adibire operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto il 70% della retribuzione di fatto ed il 50% delle nuove quote di indennità di contingenza per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione Guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-13

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SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DI LAVORO (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo