CCNL 8 gennaio 1957
Art. 8
APPRENDISTATO
In vigore dal 15 ott 1960
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 che qui si richiama.
Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia; nel caso in cui venga adibite a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorchè non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore deve essere computato per intero nella nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto, semprechè riguardi le stesse mansioni e noti sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga, adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sar; totalmente computato.
L'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato e raggiunto il 17° anno di età, dietro sua richiesta deve essere ammesso a prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro quale operaio. In caso di esito favorevole della prova avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Nell'ipotesi che lo esito della prova gli sia sfavorevole sarà ammesso a ripetere la prova stessa.
Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell'apprendistato valgono le norme riprodotte nelle relative tabelle. In ogni caso, al termine del periodo di apprendistato o superata favorevolmente la prova di cui sopra, gli sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per gli operai adulti della categoria alla quale viene assegnato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge sopra citata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-8