CCNL 8 gennaio 1957

Art. 6

MANSIONI PROMISCUE

In vigore dal 15 ott 1960
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, ai mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sui complesso dell'attività svolta dall'operaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-6

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MANSIONI PROMISCUE (Art. 6 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo