CCNL 8 gennaio 1957
Art. 6
MANSIONI PROMISCUE
In vigore dal 15 ott 1960
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, ai mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sui complesso dell'attività svolta dall'operaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-6