CCNL 8 gennaio 1957

Art. 3

VISITA MEDICA

In vigore dal 15 ott 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
VISITA MEDICA (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo