CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 44

SOSTITUZIONE DEGLI USI

In vigore dal 15 ott 1960
Il presente contratto, salvo quanto disposto dall' del presente contratto per l'indennità di anzianità relativa alla anzianità maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall' del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche e più favorevoli a gli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
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SOSTITUZIONE DEGLI USI (Art. 44 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo