CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 43

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 15 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di anzianità, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti in unico istituto.
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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo