CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 45

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 15 ott 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali. Ferma la inscindibilità di cui all' del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato.
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DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 45 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo