CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 40

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-40

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CERTIFICATO DI LAVORO (Art. 40 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo