CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 36
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 15 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all' del presente contratto:
a) 100% (cento per cento) agli uomini che abbiano compiuto 60 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 55 anni di età o che si dimettano per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianità presso l'azienda;
b) 50% (cinquanta, per cento) ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato, per cause attribuibili all'azienda e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-36