Art. 36 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 36

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 15 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all' del presente contratto: a) 100% (cento per cento) agli uomini che abbiano compiuto 60 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 55 anni di età o che si dimettano per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianità presso l'azienda; b) 50% (cinquanta, per cento) ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato, per cause attribuibili all'azienda e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
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