CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 46

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 15 ott 1960
Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 luglio 1955 e sarà valido sino al 30 giugno 1957. Qualora il presente contratto non venga disdettato da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
DECORRENZA E DURATA (Art. 46 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo