CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 44
44 / 116SOSTITUZIONE DEGLI USI
In vigore dal 15 ott 1960
Il presente contratto, salvo quanto disposto dall' del presente contratto per l'indennità di anzianità relativa alla anzianità maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall' del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche e più favorevoli a gli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-44