CCNL 8 gennaio 1957
Art. 3
49 / 116VISITA MEDICA
In vigore dal 15 ott 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-3