CCNL 8 gennaio 1957

Art. 10

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 3 ore giornaliere, salvo le deroga da essa legge prevista o da norme contrattuali. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-10

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ORARIO DI LAVORO (Art. 10 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo