CCNL 8 gennaio 1957

Art. 14

RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

In vigore dal 15 ott 1960
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limita di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui e avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-14

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RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo