CCNL 8 gennaio 1957

Art. 12

DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO

In vigore dal 15 ott 1960
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14. È consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a regime normale, nel corso della settimana. Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-12

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DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo