CCNL 8 gennaio 1957

Art. 16

GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO

In vigore dal 15 ott 1960
Sono considerati giorni festivi i seguenti: a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre), salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite; c) le seguenti ricorrenze: 1) Capodanno 1 gennaio 2) Epifania 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Giorno dell'Angelo - Lunedì successivo alla Pasqua 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno 8) Assunzione - 15 agosto 9) Ognissanti - 1 novembre 10) Concezione - 8 dicembre 11) Natale - 25 dicembre 12) S. Stefano - 26 dicembre; d) Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Per le festività nazionali ed infrasettimanali di cui alla lettera b) e c) del comma precedente valgono le norme stabilite dalla legge. Per la festività del Santo Patrono valgono le norme stabilite dalla legge per le festività infrasettimanali di cui alla lettera c). La festività del Santo Patrono potrà essere sostituita, di comune accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che, nel caso la festività del Santo Patrono abbia a coincidere con una festività nazionale o infrasettimanale, verrà retribuita ugualmente in aggiunta all'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO (Art. 16 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo