CCNL 8 gennaio 1957

Art. 21

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 15 ott 1960
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge. È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può di per se solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-21

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA (Art. 21 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo