CCNL 8 gennaio 1957

Art. 22

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 15 ott 1960
In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrisponderà, a titolo di gratifica natalizia, all'operaie ad economia 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti tale retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'azienda. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-22

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GRATIFICA NATALIZIA (Art. 22 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo