CCNL 8 gennaio 1957

Art. 27

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 15 ott 1960
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.
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TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art. 27 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo