CCNL 8 gennaio 1957

Art. 32

PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA

In vigore dal 15 ott 1960
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. Salvo speciale permesso non è consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati. All'operaio che ne faccia, domanda saranno concessi dei congrui permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-32

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PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA (Art. 32 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo