CCNL 8 gennaio 1957

Art. 33

ASSENZE

In vigore dal 15 ott 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non permessa dalla Ditta è passibile di punizione ai sensi delle disposizioni sulle sanzioni disciplinari. Le giustificazioni devono essere presentate entro il mattino del giorno successivo a quello di assenza, salvo casi di giustificato impedimento. In caso di malattia l'operaio è obbligato ad avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potrà far constatare la malattia dal proprio medico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
ASSENZE (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo