CCNL 8 gennaio 1957
Art. 34
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 15 ott 1960
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, è concessa una aspettativa per la durata, della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli effetti della indennità di anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-34