CCNL 8 gennaio 1957

Art. 35

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 15 ott 1960
Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro. Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette o tramite associazioni territoriali degli industriali, all'azienda a cui il lavoratore appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-35

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PERMESSI PER CARICHE SINDACALI (Art. 35 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo