CCNL 8 gennaio 1957

Art. 36

VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO

In vigore dal 15 ott 1960
L'operaio non può rifiutarsi alla visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale di controllo all'uscita dai locali dell'azienda. Alle operaie la visita sulla persona non può essere compiuta se non in locale appartato ed esclusivamente con l'intervento di personale femminile idoneo a tale delicato incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-36

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VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO (Art. 36 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo