CCNL 8 gennaio 1957

Art. 40

ABITI DI LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%. Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio un concorso nella spesa nella misura del 20%. L'obbligo di concorso dell'azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-40

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ABITI DI LAVORO (Art. 40 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo