CCNL 8 gennaio 1957

Art. 29

DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 15 ott 1960
Nella esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza. L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgendosi in caso di necessità. In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dalla organizzazione interna aziendale. L'operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-29

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DISCIPLINA AZIENDALE (Art. 29 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo