CCNL 8 gennaio 1957
Art. 25
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 15 ott 1960
Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al
Concordato Interconfederale 31 maggio 1941, riportate in calce
e relativi aggiornamenti, in base ai quali
all'operaio compete un congedo della durata di 8 giorni consecutivi anche non lavorativi.
Si conviene peraltro che l'assegno, che in tale occasione deve essere anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non deve essere inferiore all'importo di 56 ore di retribuzione oraria globale di fatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-25