CCNL 8 gennaio 1957

Art. 25

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 15 ott 1960
Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al Concordato Interconfederale 31 maggio 1941, riportate in calce e relativi aggiornamenti, in base ai quali all'operaio compete un congedo della durata di 8 giorni consecutivi anche non lavorativi. Si conviene peraltro che l'assegno, che in tale occasione deve essere anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non deve essere inferiore all'importo di 56 ore di retribuzione oraria globale di fatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-25

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CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo