CCNL 8 gennaio 1957

Art. 20

DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 15 ott 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-20

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DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI (Art. 20 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo