CCNL 8 gennaio 1957
Art. 20
66 / 116DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
In vigore dal 15 ott 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-20