CCNL 8 gennaio 1957

Art. 11

INIZIO E FINE DEL LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
Sarà considerato ritardatario l'operaio che al segnale di inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento. Al ritardatario il conteggio delle ore sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, semprechè il ritardo non superi la mezza ora stessa. Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il proprio lavoro. Nessun operaio può cessare il lavoro nè comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro. Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari, restando comunque escluso il cumulo della trattenuta di cui al secondo comma, con la multa. La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all' sarà considerata prestazione straordinaria. L'entrata e uscita degli operai negli stabilimenti verrà disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola azienda come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
INIZIO E FINE DEL LAVORO (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo