CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 10
FESTIVITÀ
In vigore dal 15 ott 1960
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora.
Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti:
a) festività nazionali:
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile
- Festa del Lavoro: 1 maggio
- Proclamazione della Repubblica: 2 giugno
- Giorno Unità Nazionale: 4 novembre;
b) giorni festivi a tutti gli effetti civili:
- Capodanno: 1 gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- S. Giuseppe: 19 marzo
- Lunedì di Pasqua: mobile
- Ascensione: mobile
- Corpus Domini: mobile
- SS. Pietro e Paolo: 29 giugno
- Assunzione: 15 agosto
- Ognissanti: 1 novembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Natale 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre.
Qualora una o più festività di cui alle lettere a) e b) precedenti cadono di domenica od in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-10