CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 11
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 15 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell' del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dallo del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato.
Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di restrizione:
Lavoro straordinario diurno................... 25% Lavoro notturno......................... 50% Lavoro straordinario notturno.................. 60% Lavoro festivo.......................... 50% Lavoro straordinario festivo................... 60% Lavoro festivo notturno..................... 60% Lavoro straordinario festivo notturno.............. 70%
Le percentuali suddette non sono comulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonché di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre alla normale retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo. Resta salva la deroga prevista dal 2° comma dell' del presente contratto.
Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti dello orario normale giornaliero, sarà compensato con l'aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria.
Agli effetti del presente articolo la quota orario di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale.
b) indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento.
Qualora la retribuzione sia composta, in tutto o in parte, di elementi variabili, si prenderà per base un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
La disposizione stabilisce cosa si intende per lavoro straordinario, notturno (dalle 21:30 alle 6:30) e festivo, precisando che tali prestazioni devono essere espressamente richieste o autorizzate. Per ciascuna tipologia di lavoro speciale vengono fissate specifiche percentuali di maggiorazione da applicare alla quota oraria di retribuzione, variando dal 25% al 70%. Tali maggiorazioni non sono cumulabili tra loro, poiché la percentuale maggiore assorbe la minore. La norma elenca inoltre gli elementi retributivi (come stipendio minimo, aumenti di anzianità e indennità di contingenza) che compongono la base di calcolo della quota oraria.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la definizione, le condizioni di svolgimento e i compensi maggiorati per le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale, durante la notte o nei giorni festivi.
A chi si applica
Si applica agli operai e agli impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.
Esempio pratico
Un impiegato del settore pelli e cuoio a cui viene autorizzato un turno di lavoro straordinario durante la notte tra le 22:00 e le 24:00. Per queste ore di prestazione riceverà la quota oraria di retribuzione calcolata sugli elementi contrattuali previsti, incrementata della maggiorazione del 60% stabilita per il lavoro straordinario notturno.
Adempimenti e conseguenze
Il lavoro straordinario, notturno o festivo deve essere obbligatoriamente richiesto od autorizzato e compensato con le relative quote e maggiorazioni percentuali previste.
Domande frequenti
Quale fascia oraria è considerata lavoro notturno?È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
Le diverse percentuali di maggiorazione si possono sommare tra loro?No, le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la percentuale più alta assorbe quella più bassa.
La maggiorazione per lavoro festivo spetta sempre a chi lavora di domenica?No, la maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti al lavoro domenicale nei casi previsti dalla legge che godano del riposo compensativo in un altro giorno della settimana.