Art. 11 · LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 11

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LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 15 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell' del presente contratto. È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dallo del presente contratto. La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato. Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di restrizione: Lavoro straordinario diurno................... 25% Lavoro notturno......................... 50% Lavoro straordinario notturno.................. 60% Lavoro festivo.......................... 50% Lavoro straordinario festivo................... 60% Lavoro festivo notturno..................... 60% Lavoro straordinario festivo notturno.............. 70% Le percentuali suddette non sono comulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonché di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre alla normale retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo. Resta salva la deroga prevista dal 2° comma dell' del presente contratto. Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti dello orario normale giornaliero, sarà compensato con l'aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria. Agli effetti del presente articolo la quota orario di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi: a) stipendio minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale. b) indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento. Qualora la retribuzione sia composta, in tutto o in parte, di elementi variabili, si prenderà per base un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
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