CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 9

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 15 ott 1960
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purchè sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-9

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