CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 5

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 15 ott 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie è riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuità.
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CUMULO DI MANSIONI (Art. 5 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo